La risoluzione del contratto di appalto pubblico

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1. Introduzione

La risoluzione di un contratto di appalto pubblico è un momento delicato che richiede un’attenta valutazione delle circostanze e il rispetto puntuale delle norme di legge. Un errore nella gestione di questa fase può comportare gravi conseguenze economiche e giuridiche, sia per la stazione appaltante sia per l’appaltatore. Il nostro studio legale ha recentemente seguito un caso complesso di risoluzione contrattuale, fornendo assistenza in tutte le fasi, dalla valutazione delle cause alla comunicazione formale di scioglimento del rapporto.

Quando si intende procedere alla risoluzione del contratto, è fondamentale applicare correttamente le disposizioni fra Codice degli appalti. In particolare, l’art. 122 del d.lgs. 36/2023 individua le ipotesi in cui lo scioglimento è legittimo e ne regola il procedimento. Questa norma distingue tra casi di risoluzione obbligatoria, in cui la stazione appaltante è tenuta a porre fine al contratto, e ipotesi di risoluzione facoltativa, rimesse a una valutazione discrezionale, oltre a prevedere regole specifiche per la risoluzione per grave inadempimento.

2. Quali sono le cause per la risoluzione di un contratto di appalto?

Le cause di risoluzione di un contratto di appalto pubblico sono numerose e possono riguardare sia comportamenti dell’appaltatore sia della stazione appaltante. Alcune ipotesi sono previste direttamente dalla legge e operano anche se non inserite nel contratto; altre, invece, sono stabilite dalle parti e formalizzate nell’accordo. Tra queste ultime rientrano le clausole risolutive espresse, che consentono lo scioglimento del rapporto al verificarsi di determinati eventi, senza necessità di ulteriori accertamenti.

Tra le fattispecie più comuni figura la risoluzione per grave inadempimento, disciplinata espressamente dall’art. 122 del Codice Appalti, applicabile quando il comportamento dell’appaltatore compromette la corretta esecuzione delle prestazioni. In questi casi, la legge prevede una procedura specifica che inizia con la contestazione dell’inadempimento e prosegue con il contraddittorio tra le parti, fino alla decisione formale della stazione appaltante. 

3. La risoluzione obbligatoria negli appalti pubblici: le ipotesi previste dall’art. 122

L’art. 122, comma 2, del Codice dei contratti pubblici individua alcune ipotesi in cui la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto, senza margini di discrezionalità. In questi casi si parla di risoluzione obbligatoria, poiché la legge impone lo scioglimento del rapporto per tutelare l’interesse pubblico e garantire l’affidabilità degli operatori economici.

La norma prevede che la risoluzione del contratto di appalto sia obbligatoria quando, nei confronti dell’appaltatore:

  • intervenga la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver fornito documentazione falsa o dichiarazioni mendaci;
  • è stato emesso un provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione antimafia;
  • è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi indicati al Capo II del Titolo IV della Parte V del  Libro del d.lgs. 36/2023.

In tali circostanze, la stazione appaltante è tenuta ad avviare immediatamente il procedimento di risoluzione contrattuale, formalizzandolo con un atto scritto e comunicandolo all’appaltatore.

4. La risoluzione  facoltativa del contratto di appalto: cosa prevede l’art. 122 Codice Appalti

La risoluzione del contratto di appalto pubblico è facoltativa quando rientra nella discrezionalità della stazione appaltante o del committente decidere se porre fine al rapporto. In queste ipotesi non esiste un obbligo di legge, pertanto la stazione appaltante o l’ente committente potrebbe anche decidere di proseguire nel rapporto nonostante il verificarsi di una causa di risoluzione. 

L’art. 122, comma 1, del d.lgs. 36/2023  elenca i casi in cui la stazione appaltante può, senza limiti di tempo, sciogliere il contratto: 

  • modifica sostanziale dell’appalto che richiede una nuova gara; 
  • superamento delle soglie di modifica contrattuale indicate dall’art. 120;
  • accertamento che l’aggiudicatario si trovava, al momento dell’aggiudicazione, in una situazione che ne avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura; 
  • o ancora, aggiudicazione avvenuta in violazione grave degli obblighi derivanti dai trattati UE, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

In questi casi, la risoluzione contrattuale è una facoltà che può essere esercitata per tutelare l’interesse pubblico e ripristinare la correttezza della procedura

5. La risoluzione per grave inadempimento negli appalti pubblici

L’art. 122, comma 3, del d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione per grave inadempimento quando l’appaltatore non rispetta le obbligazioni contrattuali in misura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. L’accertamento di questa situazione spetta al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione (se nominato), che avvia un procedimento in contraddittorio con l’appaltatore secondo le modalità previste dall’art. 10 dell’allegato II.14, garantendo la tracciabilità e la correttezza di ogni fase.

La stazione appaltante non può quindi risolvere il contratto in modo arbitrario: la normativa impone il rispetto di un preciso procedimento di contestazione e verifica, volto a tutelare il diritto di difesa dell’appaltatore e a motivare ogni decisione. Solo all’esito di tale iter, e su proposta del RUP, è possibile dichiarare la risoluzione mediante un atto scritto, formalmente comunicato all’esecutore, che segna la cessazione del rapporto contrattuale e apre la strada alle eventuali conseguenze economiche e operative.

6. Qual è il procedimento di contestazione nella risoluzione per grave inadempimento

Il procedimento di contestazione previsto dall’art. 10 dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 si avvia quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento dell’appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In questo caso, il direttore dei lavori invia al RUP una relazione dettagliata, corredata della documentazione utile, indicando anche la stima dei lavori regolarmente eseguiti che possono essere riconosciuti all’appaltatore. Contestualmente formula gli addebiti, assegnando all’esecutore un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

Se le controdeduzioni vengono valutate negativamente, o se l’appaltatore non risponde entro il termine, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara la risoluzione del contratto. La comunicazione di risoluzione prevede un preavviso di venti giorni per consentire al direttore dei lavori di redigere lo stato di consistenza, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera, e di prenderne in consegna. Segue l’eventuale irrogazione delle penali e, se nominato, l’intervento dell’organo di collaudo per accertare la corrispondenza tra le opere eseguite e il progetto approvato, nonché l’eventuale presenza di opere non previste.

7. Risoluzione del contratto: quale corrispettivo per l’appaltatore?

In caso di risoluzione del contratto di appalto, l’appaltatore non perde il diritto a essere retribuito per le prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento. La stazione appaltante deve quindi riconoscere il corrispettivo relativo ai lavori, servizi o forniture effettivamente realizzati in conformità alle previsioni contrattuali, escludendo però qualsiasi pagamento per le attività non ancora svolte o non conformi.

Tuttavia, nelle ipotesi di risoluzione previste dai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell’art. 122, le somme dovute all’appaltatore subiscono una decurtazione corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale, l’importo può essere ulteriormente ridotto tenendo conto della maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il nuovo affidamento, salvo che essa si sia avvalsa della facoltà di proseguire con l’appaltatore originario ai sensi dell’art. 124, comma 2. In questo modo si evita che i costi dell’inadempimento ricadano sull’amministrazione e, in ultima analisi, sulla collettività.

8. Quali sono gli effetti della risoluzione di un contratto di appalto

A seguito della risoluzione del contratto di appalto, l’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 affida specifici compiti al direttore dei lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformità. Questi soggetti devono verificare lo stato delle opere e redigere la documentazione necessaria per accertare quanto sia stato eseguito fino alla cessazione del rapporto, nonché per garantire la corretta gestione della fase di chiusura del cantiere e di eventuale subentro di un nuovo appaltatore.

L’appaltatore è tenuto a procedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze entro il termine fissato dalla stazione appaltante. In caso di inadempienza, l’amministrazione può intervenire d’ufficio, addebitando al contraente inadempiente i costi sostenuti. Qualora provvedimenti giudiziari impediscano o ritardino lo sgombero, la stazione appaltante può ricorrere a soluzioni alternative, come il deposito di una cauzione vincolata o la prestazione di una garanzia pari all’1% del valore del contratto, secondo le modalità previste dall’art. 106. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento di eventuali danni.

9. Quando l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto

Non solo la stazione appaltante, ma anche l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto di appalto quando si verificano gravi inadempimenti imputabili all’amministrazione. Tra le ipotesi più frequenti vi sono il mancato pagamento nei termini stabiliti, modifiche unilaterali e sostanziali delle condizioni contrattuali, sospensioni ingiustificate dei lavori o delle forniture, o ancora ostacoli imputabili alla stazione appaltante che rendano impossibile l’esecuzione delle prestazioni. In questi casi, l’appaltatore deve dimostrare che l’inadempimento è di entità tale da compromettere la corretta esecuzione del contratto.

La risoluzione richiesta dall’appaltatore segue un procedimento analogo a quello previsto per la stazione appaltante: occorre una formale contestazione, la concessione di un termine per rimediare all’inadempimento e, in caso di esito negativo, l’adozione di un atto scritto che dichiari la cessazione del rapporto. Questa possibilità è prevista sia dal Codice dei contratti pubblici che dal codice civile, applicabile in via sussidiaria. In ogni caso, è consigliabile che l’appaltatore valuti attentamente le conseguenze economiche e legali di questa scelta, considerato che la risoluzione interrompe l’appalto e comporta la liquidazione delle sole prestazioni eseguite fino a quel momento.

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I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.

 

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