MTR-2 rifiuti: quando il Comune può ridurre i costi del PEF

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1. Il MTR-2: criteri ARERA per la definizione dei costi del servizio rifiuti

ARERA, con deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, in attuazione dell’art. 1, comma 527, della legge 205/2017.

Tale disposizione attribuisce all’Autorità il compito di definire criteri uniformi per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, assicurando la copertura dei costi di esercizio e di investimento secondo criteri di efficienza, nel rispetto del principio del “chi inquina paga”. Il MTR-2 costituisce dunque il riferimento centrale per gli enti nella predisposizione e validazione del PEF.

All’interno di questo quadro, l’art. 4.6. della delibera ARERA n. 363/2021, consente al Comune di riconoscere al gestore del servizio di raccolta rifiuti costi inferiori rispetto a quelli indicati nel PEF grezzo, al ricorrere di determinate condizioni. Infatti, la disposizione in esame così recita:

È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.“.

2. Perché il Comune può riconoscere costi inferiori al Gestore rifiuti

La possibilità per l’ente locale di riconoscere costi inferiori rispetto a quelli proposti dal gestore del servizio rifiuti è prevista dall’art. 4.6 del MTR-2 ed è, al tempo stesso, la conseguenza logica di quanto lo stesso articolo precisa, ossia che “le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi”, cioè, in altri termini, il valore massimo della TARI che il Comune può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio. 

Ciò risulta coerente:

  • con quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, che all’art. 2, c. 17, definisce le tariffe dei servizi regolati come prezzi massimi unitari […] al netto delle imposte”,
  • nonché alla luce del principio full cost recovery, che non consente un riconoscimento a “piè di lista” dei costi sostenuti dal gestore, ma impone di ammettere al riconoscimento solo i costi efficienti, ossia quelli che trovano giustificazione nella migliore tecnica imprenditoriale di gestione e che siano dimostrati tali dal gestore.

Lo stesso principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 luglio 2025, n. 6466, secondo cui le delibere ARERA stabiliscono prezzi massimi sulla base della valutazione dei costi efficienti, ma non vietano affatto che l’ente riconosca al gestore rifiuti importi più bassi. Se il valore fosse inderogabile verso il basso – osserva il Consiglio di Stato – non avrebbe senso definirlo “massimo”, poiché diverrebbe un “prezzo imposto”. Ne deriva che il Comune può legittimamente applicare costi inferiori rispetto al PEF grezzo, purché ricorrano determinate condizioni. 

3. Le condizioni per riconoscere costi inferiori secondo il MTR-2

L’art. 4.6 del MTR-2 consente al Comune di riconoscere il rimborso di costi inferiori rispetto a quelli proposti dal gestore del servizio rifiuti solo in presenza di un equilibrio economico-finanziario della gestione. La norma, infatti, non introduce una facoltà libera o discrezionale, ma una possibilità subordinata alla verifica che la riduzione dei costi non comprometta la sostenibilità complessiva del servizio.

La sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario  deve essere dimostrata dall’ente locale nell’ambito del procedimento di validazione e approvazione del PEF disciplinato dall’art. 28.2 del MTR-2.

Tale disposizione stabilisce che il gestore debba elaborare e trasmettere il PEF grezzo all’ente territorialmente competente, il quale è tenuto a valutarlo, validarlo e approvarlo, dando comunicazione degli esiti al gestore. In questa fase, l’ente deve verificare espressamente il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e motivare le eventuali modifiche o integrazioni apportate ai dati contenuti nel PEF grezzo.

Come chiarisce l’art. 28.2, l’amministrazione deve infatti comunicare al gestore gli esiti delle proprie valutazioni, illustrando le ragioni delle scelte compiute “nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi”.

Su questo punto è intervenuto anche il TAR Lazio – Roma, Sez. II bis, sentenza 5 novembre 2025, n. 19534, dichiarando illegittima la riduzione operata da un Comune proprio perché era mancata completamente l’interlocuzione con il gestore. L’ente, in violazione della delibera ARERA n. 363/2021 e dell’art. 28.2 MTR-2, non aveva mai comunicato alla ricorrente gli esiti del procedimento di validazione e approvazione del PEF 2024-2025.

4. Il nuovo MTR-3 e il rafforzamento delle garanzie del gestore

Per completezza, va richiamata la recente deliberazione ARERA n. 397 del 6 agosto 2025, che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo agli anni 2026-2029. Il nuovo metodo conferma l’impostazione già presente nel MTR-2, secondo cui le entrate tariffarie rappresentano valori massimi, ma introduce un elemento innovativo di particolare rilievo: la necessità di un accordo tra ente e gestore quando l’amministrazione intenda applicare valori inferiori.

In effetti, l’art. 4.5 del MTR-3 stabilisce che:

In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della L. n. 481 del 1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l’accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti

Ne consegue che, con l’introduzione del MTR-3, le condizioni per il riconoscimento di costi inferiori diventano due:

  •  l’accertamento dell’equilibrio economico-finanziario nell’ambito del procedimento di validazione del PEF;
  •  il raggiungimento di un accordo espresso con il gestore.

Si tratta di un passaggio che rafforza le garanzie del gestore e rende la riduzione dei costi il risultato di un procedimento partecipato e non di una scelta unilaterale dell’ente.

8. Conclusioni

La sentenza del TAR Lazio offre un chiarimento importante sul margine di intervento riconosciuto agli enti locali in sede di validazione del PEF: la possibilità di applicare costi inferiori rispetto a quelli proposti dal gestore esiste, ma è subordinata a condizioni stringenti e a un rigoroso rispetto del procedimento delineato dal MTR-2.

L’ente non può procedere in via unilaterale né ridurre le componenti di costo senza aver prima verificato l’equilibrio economico-finanziario della gestione e senza aver instaurato un confronto effettivo con il gestore.

L’evoluzione normativa introdotta dal MTR-3 rafforza ulteriormente queste garanzie, prevedendo che la riduzione dei costi possa avvenire solo con l’accordo del gestore, oltre che a fronte di un equilibrio economico-finanziario dimostrato.

Ne emerge un quadro in cui l’obiettivo di contenere la spesa deve conciliarsi con la sostenibilità della gestione e con la tutela dell’affidabilità del servizio. Per gli enti locali, ciò implica un’istruttoria accurata, motivazioni puntuali e un dialogo costante con il gestore; per quest’ultimo, una maggiore trasparenza nella formulazione dei costi e nella cooperazione con l’amministrazione.

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