1. Gli. incentivi con funzioni tecniche
Gli incentivi per le funzioni tecniche rappresentano uno strumento di valorizzazione delle professionalità interne alle amministrazioni aggiudicatrici. Introdotti dapprima dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e oggi disciplinati dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, tali incentivi sono destinati ai dipendenti che svolgono attività connesse alla programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo e, più in generale, all’esercizio delle funzioni tecniche previste dal Codice degli appalti pubblici.
A differenza del sistema previgente, che escludeva espressamente il personale con qualifica dirigenziale, il nuovo Codice non riproduce più tale limitazione, ammettendo dunque che anche i dirigenti possano beneficiare della quota incentivante, purché abbiano concretamente partecipato allo svolgimento delle attività tecniche.
Accanto al profilo della spettanza del compenso, nel tempo sono emersi diversi dubbi sulla necessità di pubblicare gli incentivi riconosciuti nelle sezioni dedicate alla “Trasparenza” previste dal d.lgs. 33/2013, in particolare per quanto riguarda i dati individuali dei dipendenti coinvolti.
2. La finalità degli incentivi con funzioni tecniche
La finalità degli incentivi per le funzioni tecniche è stata chiarita dalla Corte dei conti, che li considera uno strumento premiale pensato per riconoscere il valore delle prestazioni qualificate svolte dai dipendenti pubblici. Come ricordato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (delibera n. 57 del 6 luglio 2018), l’obiettivo è quello di valorizzare le professionalità interne e di evitare, quando possibile, il ricorso a incarichi esterni che comporterebbero maggiori costi per l’amministrazione.
L’istituto svolge quindi una duplice funzione. Da una parte motiva e responsabilizza il personale tecnico coinvolto nelle diverse fasi dell’appalto; dall’altra parte contribuisce a un uso più efficiente delle risorse pubbliche, perché permette di sfruttare le competenze interne riducendo gli oneri organizzativi ed economici. In quest’ottica, l’incentivo non è un semplice beneficio accessorio, ma un strumento di gestione del personale coerente con i principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.
3. Incentivi tecnici e obblighi pubblicità: la posizione di ANAC
Di recente ANAC, con parere in materia di anticorruzione del 23 luglio 2025, ha ribadito l’obbligo per le amministrazioni di garantire la piena trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici erogati al personale interno.
Riprendendo quanto già espresso con la delibera n. 1047/2020, l’Autorità ha precisato che, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, i dati concernenti gli incentivi devono essere pubblicati nel sito istituzionale, riportando in un apposito elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente.
Secondo ANAC, la pubblicazione di tali informazioni deve avvenire nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale” e sottosezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”, includendo anche il nominativo del beneficiario, sia esso dirigente o non dirigente.
Oltre al nominativo, occorre indicare l’oggetto dell’incarico o dell’attività incentivata, la durata o il periodo di riferimento, e il compenso corrisposto o da corrispondere. L’obiettivo dell’Autorità è garantire la trasparenza delle risorse pubbliche effettivamente utilizzate.
4. I limiti della pubblicazione secondo ANAC
Nella stesso parere di precontenzioso, ANAC ha precisato che, sebbene la pubblicazione dei dati relativi agli incentivi alle funzioni tecniche costituisca un obbligo ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, tale obbligo riguarda esclusivamente i dati espressamente previsti dalla legge.
Devono pertanto essere resi pubblici il nominativo del dipendente beneficiario, l’oggetto dell’attività incentivata e il compenso corrisposto o da corrispondere, con esclusione di ogni altra informazione che non sia necessaria per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.
Nel medesimo solco interpretativo, l’Autorità ha chiarito che non sussiste alcun obbligo di pubblicare le determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici, in quanto tali atti contengono spesso dati personali o valutazioni non rilevanti ai fini della trasparenza. In particolare, ANAC ha precisato che, alla luce del quadro normativo vigente, la pubblicazione delle determine di liquidazione degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e/o art. 45 del d.lgs. 36/2023 non è richiesta, dovendosi limitare la diffusione ai soli dati obbligatori.
Tale posizione, coerente con i principi di proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati personali, riflette un progressivo allineamento dell’Autorità ai criteri elaborati dal Garante per la protezione dei dati personali.
5. Incentivi tecnici: la posizione del Garante privacy
Sul medesimo solco interpretativo si è espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali, con parere 8 agosto 2025 [10169170], interpellato in un recente parere in materia di accesso civico generalizzato.
L’Autorità ha escluso la possibilità di consentire l’accesso a dati personali riferiti ai dipendenti – come retribuzioni, compensi, ore lavorate o informazioni sulle attività svolte – in quanto la loro ostensione comporterebbe la diffusione di dati non necessari rispetto alla finalità di trasparenza perseguita, determinando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei lavoratori interessati.
Tale lettura, tuttavia, deve essere coordinata con le ipotesi in cui la pubblicazione è obbligatoria per legge, come accade per i dati relativi agli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013. In questi casi, la diffusione dei dati – limitata al nominativo, all’oggetto e al compenso – trova la propria base giuridica direttamente nella norma, che impone un obbligo di trasparenza specifico e circoscritto.
L’accesso civico generalizzato non può dunque sostituire né ampliare gli obblighi legali di pubblicazione, ma deve rispettare il principio di necessità e proporzionalità, evitando di esporre dati eccedenti o irrilevanti rispetto alle finalità di controllo pubblico.
6. Conclusioni: obblighi di pubblicità e coordinamento tra ANAC e Garante privacy
In conclusione, occorre ribadire che gli incentivi alle funzioni tecniche sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 18 del d.lgs. 33/2013, limitatamente ai dati espressamente indicati dalla norma, ossia il nominativo del beneficiario, l’oggetto dell’attività incentivata e il compenso corrisposto o da corrispondere.
Negli anni, l’art. 18 è stato a lungo interpretato come riferito ai soli incarichi conferiti a soggetti esterni, ma l’evoluzione applicativa e i più recenti orientamenti di ANAC hanno chiarito che esso si estende anche agli incarichi interni, quando comportano l’utilizzo di risorse pubbliche.
I più recenti pareri di ANAC, pur confermando la necessità di assicurare la massima trasparenza nell’utilizzo degli incentivi tecnici, tengono conto delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali. Ne deriva che tra le rispettive pronunce non vi è un reale contrasto, bensì una sostanziale armonizzazione interpretativa, volta a garantire che la trasparenza amministrativa si realizzi nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione e tutela della riservatezza.
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